🔴🔴 ANNO DI PROVA 👉DOCENTI NEOASSUNTI
Di seguito le finalità dell’anno di prova per ciascuna delle sopra riportate categorie di neoassunti:
🔺i docenti immessi in ruolo da GaE e GM svolgono l’anno di prova ai fini della conferma in ruolo (fanno eccezione gli assunti non abilitati vincitori del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, i quali sono assunti dapprima a tempo determinato, conseguono l’abilitazione e l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e avviati all’anno di prova. Approfondisci);
🔺i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno prima fascia svolgono l’anno di prova per ottenere il ruolo e la contestuale conferma nello stesso. Oltre alle previste attività per l’anno di prova, ai fini predetti, gli stessi docenti devono superare la prevista lezione simulata innanzi al Comitato di valutazione, integrato per l’occasione da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici ;
🔺i docenti assunti a tempo determinato dalle GM del concorso straordinario bis svolgono l’anno di prova per ottenere il ruolo e la contestuale conferma nel medesimo. Oltre alle previste attività per l’anno di prova, ai predetti fini, gli stessi docenti devono seguire e superare il previsto percorso universitario (acquisizione di 5 CFU).
🔺🔺Quelle sopra riportate sono le categorie di neoassunti a.s. 24/25, che devono svolgere l’anno di prova. Vediamo adesso, in generale, chi è tenuto a svolgere l’anno di prova e chi no.
✔️Chi deve svolgere l’anno di prova
Come si legge nel DM n. 226/2022 e nella nota sull’anno di prova a.s. 23/24, sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:
🔺al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
🔺per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
🔺che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
🔺per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
🔺vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
🔺assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
🔺assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
🔺Evidenziamo che:
✔️i docenti di cui al punto 6 sono gli assunti da GPS sostegno 2023/24, a cui si aggiungeranno gli assunti da GPS sostegno prima fascia 2024/25 (nello specifico, si aggiungeranno a quelli che abbiano rinviato l’anno di prova lo scorso anno ovvero che non l’abbiano; gli altri infatti lo hanno superato);
✔️i docenti assunti da GPS sostegno, come quelli assunti da concorso straordinario bis, qualora abbiano già superato il periodo di prova nello stesso grado di assunzione, non lo dovranno ripetere, ma sosterranno solo la lezione simulata gli uni e la prova conclusiva del percorso universitario da seguire gli altri (vedi punto 7 per assunti dallo straordinario bis)
🔺🔺Chi non deve svolgere l’anno di prova
Come leggiamo nella nota sull’anno di prova a.s. 23/24, non devono svolgere l’anno di prova i docenti: