Condividiamo una sentenza segnalataci dal collega Avv. Emanuele Fusi che annulla l'avviso di addebito della sanzione di 100 euro comminata dell'Agenza delle Entrate Riscossione (ADER) agli over 50 per non aver adempiuto ad un obbligo vaccinale, dichiarato dal Giudice di "EVIDENTE E INDISCUTIBILE ILLEGITTIMITÀ".
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza del 11.10.2024 n.2234, ha accolto il ricorso di un cittadino ultracinquantenne ed ha annullato la sanzione irrogatagli per inadempimento all'obbligo vaccinale anti Covid19, in quanto l'ADER non aveva notificato l'avviso di addebito nel termini di 270 gg dalla trasmissione degli elenchi da parte del Ministero della salute.
Il Giudice di Pace di Firenze, poi, aggiungeva una argomento storico, da scolpire nella pietra: "Quanto alla ritenuta costituzionalità dell'obbligo vaccinale per le persone over 50, "...." depone in favore della evidente ed indiscutibile illegittimità dell’obbligo vaccinale, con l’augurio che si chiudano definitivamente le tristi pagine di un periodo di storia oscurantista".
Ricordiamo alla magistratura italiana che ogni giudice, togato o onorario che sia, di qualsiasi grado o funzione, è un GIUDICE COSTITUZIONALE, che non abbisogna della pronuncia della Consulta per stabilire se una norma, una legge o una disciplina sia conforme alla nostra Costituzione.
Se è evidente l'illegittimità, essa va dichiarata, con le relative conseguenze in ordine alla decisione della causa.
Solo in caso di dubbio, cioè quando il Giudice sospetti della illegittimità della norma -e sempre che NON sia possibile interpretare diversamente la norma in senso costituzionalmente orientato- allora, e solo allora, si protrà rimettere la questione alla Corte costituzionale.
Ricordiamo che i giudici non rispondono civilmente in virtù della pretesa autonomia e indipendenza.
AUTONOMIA E INDIPENDENZA, dal potere non dalla Legge.
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