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19 Oct, 13:43


🟠🟢 TERZA FASCIA ATA
La mancata accettazione di una supplenza comporta sanzioni?

🔺L’ aspirante supplente che non può o non vuole accettare la convocazione può rifiutare la proposta.
🔺La rinuncia espressa indifferentemente rispondendo all’email o tramite il link allegato alla stessa non è motivo di depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia (così come non lo è nemmeno dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto).
🔺E non comporta allo stesso modo conseguenze nemmeno la mancata risposta, equiparata alla rinuncia. 🔺Ciascun aspirante può quindi scegliere la modalità che preferisce qualora non volesse accettare una supplenza senza imbattersi in alcuna sanzione. Non rilevano nemmeno le eventuali motivazioni allegate alla rinuncia espressa.
🔺Va precisato che non sono previste sanzioni anche nel caso in cui un aspirante ha accettato una supplenza e poi non prende servizio. 🔺Come è facile intuire, infine, va precisato che così come non ci sono conseguenze dalle graduatorie d’istituto non sono previste anche in caso di convocazione tramite interpello o Mad.

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18 Oct, 16:09


https://www.msaservice.it/risarcimento-precari-si-passa-da-12-a-24-mensilita-msa-avvia-un-ricorso-al-tribunale-del-lavoro/

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14 Oct, 06:15


🔹che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
🔹che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
🔹già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
🔹che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
🔹che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

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14 Oct, 06:14


🔴🔴 ANNO DI PROVA 👉DOCENTI NEOASSUNTI

Di seguito le finalità dell’anno di prova per ciascuna delle sopra riportate categorie di neoassunti:

🔺i docenti immessi in ruolo da GaE e GM svolgono l’anno di prova ai fini della conferma in ruolo (fanno eccezione gli assunti non abilitati vincitori del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, i quali sono assunti dapprima a tempo determinato, conseguono l’abilitazione e l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e avviati all’anno di prova. Approfondisci);
🔺i docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno prima fascia svolgono l’anno di prova per ottenere il ruolo e la contestuale conferma nello stesso. Oltre alle previste attività per l’anno di prova, ai fini predetti, gli stessi docenti devono superare la prevista lezione simulata innanzi al Comitato di valutazione, integrato per l’occasione da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici ;
🔺i docenti assunti a tempo determinato dalle GM del concorso straordinario bis svolgono l’anno di prova per ottenere il ruolo e la contestuale conferma nel medesimo. Oltre alle previste attività per l’anno di prova, ai predetti fini, gli stessi docenti devono seguire e superare il previsto percorso universitario (acquisizione di 5 CFU).

🔺🔺Quelle sopra riportate sono le categorie di neoassunti a.s. 24/25, che devono svolgere l’anno di prova. Vediamo adesso, in generale, chi è tenuto a svolgere l’anno di prova e chi no.

✔️Chi deve svolgere l’anno di prova

Come si legge nel DM n. 226/2022 e nella nota sull’anno di prova a.s. 23/24, sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:

🔺al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
🔺per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
🔺che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
🔺per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
🔺vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
🔺assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
🔺assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
🔺Evidenziamo che:
✔️i docenti di cui al punto 6 sono gli assunti da GPS sostegno 2023/24, a cui si aggiungeranno gli assunti da GPS sostegno prima fascia 2024/25 (nello specifico, si aggiungeranno a quelli che abbiano rinviato l’anno di prova lo scorso anno ovvero che non l’abbiano; gli altri infatti lo hanno superato);
✔️i docenti assunti da GPS sostegno, come quelli assunti da concorso straordinario bis, qualora abbiano già superato il periodo di prova nello stesso grado di assunzione, non lo dovranno ripetere, ma sosterranno solo la lezione simulata gli uni e la prova conclusiva del percorso universitario da seguire gli altri (vedi punto 7 per assunti dallo straordinario bis)

🔺🔺Chi non deve svolgere l’anno di prova

Come leggiamo nella nota sull’anno di prova a.s. 23/24, non devono svolgere l’anno di prova i docenti:

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13 Oct, 15:47


MALATTIA 👉quali sono le fasce orarie per la visita fiscale? 👉Quali sanzioni?
👉Quando sono esonerato?

🔺In caso di malattia, il lavoratore deve contattare il medico per la redazione e trasmissione telematica del certificato all’INPS, che include prognosi e diagnosi. La presentazione cartacea è ammessa solo se la trasmissione telematica non è possibile.

🔺Controlli sulle Assenze

L’art. 55-septies del TU 165/2001, modificato dal D.L. n. 98/2011, impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare controlli sulle assenze, soprattutto quando queste avvengono prima o dopo giornate non lavorative. La definizione di “giornata non lavorativa” include turni, ferie o permessi, come specificato nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 56340/2011.

🔺Polo Unico per le Visite Fiscali

Dal 1° settembre 2017, l’INPS gestisce le visite di controllo anche per i lavoratori pubblici, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio. In caso di assenza alla visita domiciliare, il dipendente deve presentare una giustificazione presso gli ambulatori INPS.

🔺Richiesta della Visita Fiscale

La visita può essere richiesta dal primo giorno di malattia e può essere ripetitiva, specialmente in prossimità di festività o riposi settimanali.

🔺Fasce Orarie di Reperibilità

Secondo il decreto n. 206/2017, modificato dalla sentenza TAR del 2023, i dipendenti in malattia devono essere reperibili dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi, se inclusi nel certificato. Le visite possono avvenire più volte durante la stessa malattia.

🔺Variazione dell’Indirizzo

Il dipendente deve comunicare subito eventuali cambiamenti di indirizzo. Può rifiutare l’accesso ai medici fuori dalle fasce orarie.

🔺Esenzioni dalle Fasce di Reperibilità

👉Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità:

✔️Gravi Patologie: Come previsto dall’art. 17, comma 9 del CCNL 2006-09, per terapie invalidanti, anche a domicilio.
✔️Ricoveri: Inclusi day-hospital e assistenza domiciliare integrata.
✔️Visite e Terapie Specialistiche: Giustificate da attestazioni mediche.
✔️Cure per Invalidi: Ai sensi del D.Lgs. n. 119/2011, per congedi di 30 giorni.
✔️Cure Termali: Nei casi previsti dalla legge, con attestazioni delle cure.
✔️Congedi di Maternità/Paternità: Riconosciuti dal D.Lgs. 151/01.
✔️Invalidità: Riconosciuta pari o superiore al 67%.
✔️Cause di Servizio: Patologie riconosciute nelle tabelle del D.P.R. n. 834/1981.

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13 Oct, 15:46


✴️Concorso docenti PNRR2
Una delle principali novità riguarda l’accesso alla prova orale: non sarà più sufficiente ottenere almeno 70/100 allo scritto. Sarà necessario rientrare nel triplo dei posti banditi, quindi solo un numero limitato di candidati potrà accedere all’orale, basandosi sul punteggio ottenuto. Questo cambiamento era già stato introdotto dal decreto legge 71.

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10 Oct, 16:24


✴️Supplenze docenti,
chi abbandona il servizio…
🔸Il docente che abbandona il servizio (per abbandono del servizio si intende la dimissione dopo la presa di servizio) non avrà titolo a compilare la domanda per la scelta delle scuole (max 150 preferenze) piattaforma INS anche per l’a.s. 2025/2026

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08 Oct, 18:10


📙📗Carta del docente
📙📗il servizio sarà attivo dal 14 ottobre. Confermati i 500 euro

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03 Oct, 08:38


🟠🟢TFA sostegno X ciclo .
Conclusa con il TFA sostegno IX ciclo la programmazione triennale definita dalla nota dipartimentale istruzione 31 marzo 2021, il triennio successivo (o qualsiasi altro periodo) dovrà essere regolamentato attraverso apposita normativa.

Non è però messa in discussione l’attivazione del percorso di specializzazione, che è ad ordinamento e continuativo.

Il decreto ministeriale sarà pubblicato molto probabilmente il prossimo anno 2025.

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02 Oct, 09:13


Domande Pensioni 2025

Scadenza: Le domande di cessazione devono essere presentate entro il 21 ottobre 2024.

Vi informiamo che è aperta la procedura per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per accedere alla pensione.

Requisiti di Accesso (riferiti all’anno 2025):

1. Pensione di Vecchiaia:

D’ufficio: 67 anni entro il 31/08/2025 e almeno 20 anni di anzianità contributiva.

A domanda: 67 anni entro il 31/12/2025 e almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Lavoratori in attività gravose:

A domanda: 66 anni e 7 mesi entro il 31/12/2025 con almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31/08/2025.




2. Pensione Anticipata: (requisiti da maturare entro il 31/12/2025)

Donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

Uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.



3. Opzione Donna:

Opzione 1: 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (al 31/12/2021).

Opzione 2: 35 anni di anzianità e 60 anni di età (requisiti al 31/12/2022), con riduzione di un anno per ciascun figlio (max 2 anni). Necessari anche requisiti di assistenza a familiari con handicap grave o riduzione della capacità lavorativa.

Opzione 3: 35 anni di anzianità e 61 anni di età (requisiti al 31/12/2023), con le stesse condizioni di assistenza.



4. Quote 100 e 102:

Entro il 31/12/2021: 38 anni di anzianità e 62 anni di età.

Entro il 31/12/2022: 38 anni di anzianità e 64 anni di età.



5. Pensione Anticipata Flessibile:

Entro il 31/12/2023: 41 anni di anzianità e 62 anni di età.




Procedura di Presentazione:

Dirigenti Scolastici e personale docente/ATA: utilizzeranno la procedura online POLIS, disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it).

Province di Trento, Bolzano e Aosta: le domande vanno presentate in forma cartacea presso la sede scolastica di servizio, che le inoltrerà agli uffici competenti.


Ricordate la scadenza: 21 ottobre 2024.

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01 Oct, 13:30


📢 Avviso di Cattedra - Istituti Vinci di Gallarate 📢

Sono disponibili le seguenti cattedre presso gli Istituti Vinci nelle sedi di Gallarate e Varese (Provincia di Varese):

📍 Gallarate:

9 ore di Elettronica
5 ore di Fisica
3 ore di Matematica
2 ore di Informatica
📍 Varese:

9 ore di Elettronica.
📞 Telefono: 0331 780290

🔗 Per maggiori informazioni o per candidarsi, contattare direttamente la segreteria degli Istituti Vinci di Gallarate.

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29 Sep, 11:02


📙📗Carta docenti 500 euro, pressoché certo il taglio dell’importo: per il 2024/2025 sarà di 425 euro.

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29 Sep, 11:02


https://www.atpromaistruzione.it/atp/wp-content/uploads/2024/09/ADEE-interpello.pdf

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29 Sep, 11:02


https://search.app/bJSpWFjQZfnY9fwJ8

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29 Sep, 11:01


https://search.app/SrEb8yQ5os77xqZx5

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29 Sep, 11:00


📙📗GPS Milano: esaurite le graduatorie infanzia e primaria posto comune e sostegno

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26 Sep, 07:01


🟠DOCENTI DI RUOLO🟢
Arrivati fondi per i docenti che lavorano fuori provincia…

🔸Le scuole hanno ricevuto fondi e l’elenco nominativo dei docenti a cui questi vanno erogati.

🔸I fondi Saranno attribuiti ai docenti che hanno prestato servizio in una scuola situata in una provincia diversa rispetto alla provincia di residenza per almeno 5 anni.

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26 Sep, 07:00


🟠🟢NUOVO CONCORSO SCUOLA PNRR

🔸A novembre 2024, è atteso il bando per il nuovo concorso docenti (PNRR), volto all’assunzione di circa 20.000 docenti, sia per posti comuni che di sostegno. Il nuovo concorso docenti PNRR, reso più selettivo dal decreto 71 del 2024, prevede che solo tre volte il numero dei posti disponibili accederà alla prova orale, con un punteggio minimo richiesto di 70 su 100.

🔸Requisiti di Partecipazione🔸

👉Per iscriversi al concorso, gli aspiranti devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali.
Oltre alla laurea specifica per la classe di concorso, i candidati devono possedere:
👉Abilitazione all’insegnamento per la classe specifica.
👉Almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si partecipa.
👉24 CFU (Crediti Formativi Universitari) conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
👉Almeno 60 CFU o 30 CFU previsti dal percorso universitario.
🔸Novità per i Docenti ITP🔸
👉Per i docenti di Istituto Tecnico Professionale (ITP), è previsto che possano partecipare al concorso con il solo diploma fino al 31 dicembre 2024. Questa scadenza segna la conclusione della fase transitoria stabilita dal decreto 36 del 2022. A partire dal 2025, però, anche gli ITP dovranno possedere una laurea.
🔸Requisiti per il Sostegno🔸
👉Per i posti di sostegno, oltre al titolo di studio specifico, è necessaria la specializzazione, fondamentale per garantire un adeguato supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
🔸Struttura delle Prove🔸
👉Il concorso prevede una struttura simile a quella del primo bando. I candidati dovranno affrontare una prova scritta computer-based, composta da 50 quesiti a risposta multipla, seguita da un colloquio orale. Durante quest’ultimo, si discuteranno argomenti specifici e si svolgerà una lezione simulata, il cui tema sarà estratto 24 ore prima della prova.

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24 Sep, 20:54


https://www.orizzontescuola.it/scuole-alla-ricerca-di-docenti-tramite-interpello-ecco-gli-avvisi-in-aggiornamento/

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24 Sep, 05:01


🟠FERIE DOCENTI🟢

🔸Docenti di ruolo

Per il personale di ruolo ma anche per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall’art.13 comma 1, del CCLN che recita quanto segue:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.
Le ferie sono così ripartite:
• 32 giorni per il personale con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni;
• 30 giorni per sé ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (valgono anche gli anni con contratto a tempo determinato).
• 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto

🔸In quali casi è possibile interrompere le ferie

In caso di malattia superiore ai 3 giorni o in seguito a ricovero ospedaliero.
Nel caso in cui le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

🔸E’ possibile rimandare le ferie?

Secondo quanto espresso dall’articolo 13 comma 10 del CCNL scuola, è possibile rimandare le ferie “ in casi particolari di  esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

🔸Docenti con contratto a tempo determinato

A regolamentare le ferie del personale a tempo determinato (supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno) è l’art.35 comma 2 del CCLN 2019-2021:
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico”.